Avvertenza:
  Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di
grazia e  giustizia ai sensi dell'art.  11, comma 1, del  testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Reppubblica  italiana,   approvato  con  D.P.R.  28
dicembre 1985, n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               Istituzione del Registro internazionale
  1. E'  istituito il  registro delle  navi adibite  alla navigazione
internazionale, di seguito  denominato "Registro internazionale", nel
quale  sono  iscritte,  a  seguito di  specifica  autorizzazione  del
Ministero  dei  trasporti  e   della  navigazione,  le  navi  adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
  2. Il  Registro internazionale di cui  al comma 1 e'  diviso in tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
  a) le  navi che appartengono a  soggetti italiani o di  altri Paesi
dell'Unione europea ai  sensi del comma 1,  lettera a), dell'articolo
143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;
  b) le navi che appartengono a  soggetti non comunitari ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;
  e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di
sospensione da  un registro straniero  non comunitario, ai  sensi del
comma  secondo  dell'articolo 145  del  codice  della navigazione,  a
seguito di locazione a scafo nudo  a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
  3. L'autorizzazione  di cui al  comma 1 e' rilasciata  tenuto conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei  datori di lavoro e  dei lavoratori del settore  di cui
agli articoli 2 e 3.
  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da  guerra, le navi di Stato in  servizio non commerciale, le
navi da pesca e le unita' da diporto.
  5.  Le  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  non  possono
effettuare servizi di  cabotaggio per i quali e'  operante la riserva
di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7.
 
          Riferimenti normativi:
            -   L'art.   143,   comma   1,   lettere  a)  e  b),  del
          codice  della navigazione cosi' dispone:
            "Art.  143  (Nazionalita'  dei     proprietari  di   navi
          italiane).  -  Rispondono  ai   requisiti di   nazionalita'
          richiesti  per l'iscrizione delle matricole o  nei registri
          indicati dagli articoli 146   e 148 le  navi  appartengono,
          per una quota superiore a dodici carati:
            a) a cittadini italiani;
            b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private".
            - L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione cosi'
          recita:
            "Agli  effetti  degli articoli 149 e 155 del codice della
          navigazione  possono  ottenere  l'iscrizione  in   speciali
          registri  nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in
          un   registro straniero  ed  in  regime  di  sospensione  a
          seguito di locazione a scafo nudo".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  224  del  codice  della
          navigazione e' il seguente:
            "Art.  224  (Riserva  del  cabotaggio  e   del   servizio
          marittimo).     -    Il  cabotaggio    trai  porti    della
          Repubblica,   nonche' il   servizio  marittimo  dei  porti,
          delle  rade  e  delle  spiagge    sono  riservati alle navi
          nazionali,   salvo  che  sia  diversamente    stabilito  da
          convenzioni internazionali".